Nomina giudiziaria dell’amministratore

La nomina dell’amministratore è obbligatoria in un complesso immobiliare con pluralità di condòmini superiore ad otto. Tale obbligatorietà consente l’intervento dell’autorità giudiziaria nei casi di inattività dell’assemblea, oppure nei casi in cui, per qualsiasi motivo, l’assemblea non riesca a nominare un amministratore.

In applicazione del combinato disposto dell’art. 1129 c.c., comma 1°, e dell’art. 59 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, la domanda va proposta con ricorso al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto, sentita l’altra parte.

La Corte di Appello di Bari, con Decreto  del 29/04/2019, ritiene che sia applicabile il co. 4 dell’art. 1105 c.c. ai sensi del quale “se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune, o non si forma una maggioranza …ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può nominare un amministratore”.

E’ stato precisato che l’intervento dell’autorità giudiziaria è previsto solo per i casi di inerzia o di impossibilità, i quali devono essere provati in sede giudiziale (ad esempio allegando copia dei verbali attestanti lo svolgimento di due assemblee andate a vuoto, aventi entrambe ad oggetto la nomina dell’amministratore), poiché la nomina dell’amministratore è atto privatistico, libero da coercizione.

 

 

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