Revisione condominiale con delibera assembleare

La revisione condominiale può essere deliberata dall’assemblea condominiale, in qualsiasi momento o per più annualità specificatamente identificate.  La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà.

 

L’attività del revisore condominiale può riguardare:

  • La predisposizione del rendiconto consuntivo, nel caso non sia stato redatto dall’amministratore uscente
  • La verifica della contabilità in caso di rendiconto redatto ma non approvato
  • La verifica della contabilità nell’ipotesi di un rendiconto redatto e approvato, dal quale, solo successivamente alla scadenza del termine di cui all’art. 1137 c.c., comma 2, emergano criticità nella gestione del patrimonio comune, quali ammanchi di cassa, spese urgenti non ratificate, asserite anticipazioni da parte dell’amministratore, ecc.

Nelle prime due ipotesi l’attività del revisore è finalizzata a consentire al condominio di munirsi del rendiconto, da esaminare ed eventualmente approvare, per la corretta prosecuzione della gestione contabile. Il revisore effettuerà verifiche contabili secondo criteri di congruità e fondatezza, adoperando criteri corretti di ripartizione ed eliminando vizi e/o errori compiuti in passato, effettuando una valutazione di legittimità.

I criteri di esecuzione dell’attività della revisione dovranno essere illustrati sia nel preventivo che nella relazione finale, in modo che i condomini sappiano su quali basi il revisore ha fondato il suo giudizio.

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