La videosorveglianza privata all’interno del condominio

La videosorveglianza privata all’interno del condominio può essere installata solo se l’angolo visuale delle riprese è limitato agli spazi di proprietà esclusiva del condòmino, senza riprendere gli spazi condominiali comuni o la proprietà del vicino. Il rischio non è solo la rimozione dell’obiettivo indiscreto, ma anche un procedimento penale visto che la lesione della privacy costituisce un reato nelle fattispecie di Trattamento illecito dei dati personali oggetto di trattamento su larga scala, con riferimento al danno arrecato agli interessati relativamente all’immagine e alla reputazione del soggetto segretamente spiato.

Lo stesso Garante della privacy ha fissato le linee guida sull’installazione degli obiettivi digitali – con o senza registrazione delle immagini – rivolti alla protezione delle abitazioni, stabilendo limiti e confini da seguire per non incorrere in violazioni dei diritti altrui, ciò nel rispetto della normativa sulla privacy la cui violazione può dare vita a denunce e sanzioni.

La videosorveglianza è lecita quando è finalizzata al perseguimento di un interesse legittimo legale, economico e non materiale, che sia reale e attuale, a meno che gli interessi, i diritti e le libertà del soggetto interessato dal trattamento non siano prevalenti. Un esempio tipico di interesse legittimo è l’esigenza di tutelare la proprietà privata da eventuali furti.

Sarà necessario procedere, di volta in volta, ad un bilanciamento dei valori in essere, tenendo conto delle dimensioni dell’area da sorvegliare, del numero dei soggetti sotto sorveglianza.

Occorre altresì considerare che i soggetti privati interessati, presenti in aree private, non si aspettano di essere ripresi.

Vige pertanto l’obbligo di apporre un cartello con un’icona in modo facilmente visibile e comprensibile, posizionato all’altezza degli occhi prima di entrare nella zona monitorata, informando i soggetti delle finalità perseguite.

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