La cessione del credito a terzi

La cessione del credito a terzi, nella prassi condominiale, si realizza quando la ditta appaltatrice cede il credito vantato nei confronti del condominio alla banca, per ottenere immediatamente capitali.

Ecco la presenza di tre soggetti: la ditta creditrice cedente, il condominio debitore ceduto, l’istituto di credito terzo cessionario.

Le spese per lavori straordinari (interventi su parti comuni per risanamento conservativo o ristrutturazione) comportano agevolazioni fiscali per i condòmini, che possono detrarre dall’Irpef gli importi pagati pro quota. Nel caso di cessione del credito notificata al condominio (debitore) l’amministratore non potrebbe effettuare il pagamento alla ditta appaltatrice (cedente) perché non sarebbe libera nei confronti del terzo (cessionario). La clausola contrattuale che consente la cessione del credito a terzi può arrecare quindi un danno fiscale ai condòmini, per mancanza dei presupposti stabiliti dall’Agenzia delle Entrate per detrazioni fiscali, quali i bonifici parlanti alla ditta appaltatrice.

 

 

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