L’APPROPRIAZIONE INDEBITA AGGRAVATA

L’appropriazione indebita aggravata è un reato dell’amministratore uscente che si configura allorquando dal conto corrente condominiale vengono effettuati dei bonifici in favore del conto corrente personale dell’amministratore, privi di motivazione.

Tale reato si consuma ogni anno nel momento in cui l’amministratore, chiamato a rendere il conto della propria gestione ed a restituire le somme possedute per conto dei predetti condòmini, omette tale restituzione trattenendo le somme con la volontà di farle proprie. Il periodo di consumazione del reato, tuttavia, non coincide con l’utilizzo delle anzidette somme da parte dell’amministratore, bensì con la cessazione del mandato, quando le stesse non vengono trasferite al nuovo amministratore.

Questi i principi di diritto fissati dalla Corte di Cassazione, II Sezione Penale, nella sentenza n. 24197, pubblicata in data 29 Maggio 2018.

Dalla data di cessazione del mandato si calcola il termine di prescrizione che è pari ad anni sette e mesi sei.

l reato è previsto dall’art. 646 del codice penale che punisce, «a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro, chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso».

Dopo l’entrata in vigore del Dlgs 36/18 varia il regime di procedibilità del reato di appropriazione indebita, in quanto risulta insufficiente l’esposto all’autorità di pubblica sicurezza per aprire un procedimento penale (che sarebbe andato avanti sino alla conclusione, a prescindere dalla volontà dei condòmini o della loro costituzione quale parte civile nel processo penale-procedimento d’ufficio-) bensì, secondo l’art 12 del suddetto Dlgs, è perseguibile solo a querela di parte, querela che può essere presentata solo dai danneggiati o, per loro conto e nome, da parte dell’amministratore che nel frattempo è subentrato ed ha ricevuto lo specifico mandato da parte dei condòmini, limitando ai soli casi in cui “ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale”.

Il reato di appropriazione indebita condominiale è un reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, cioè nel momento in cui l’agente esercita un dominio sulla cosa con la volontà di ritenere la cosa come propria.

La Cassazione ha ritenuto consumato tale reato alla cessazione della carica, momento in cui avviene l’interversione del possesso e la dispersione delle somme condominiali può essere accertato solo con la consegna della cassa.

Il termine di decorrenza della prescrizione del suddetto reato decorre dal passaggio di consegne della documentazione e del denaro di cassa al nuovo amministratore condominiale.

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