Spese postali non addebitabili “ad personam”

Spese postali non addebitabili “ad personam”

Diversi provvedimenti dei giudici di merito seguono questo orientamento.

Il Tribunale di Milano (sent. 7103/2015) ha ritenuto errato l’addebito delle spese postali al singolo condomino per lo scambio di corrispondenza intrattenuto con l’amministratore, dichiarando nulla la delibera assembleare che aveva posto solo a suo carico le spese postali. Le spese di corrispondenza (e in generale le spese di gestione) non potranno essere addebitate al singolo condòmino se questi non le abbia espressamente accettate. Tale accettazione non è implicita nel fatto che il condòmino abbia votato a favore dell’approvazione del rendiconto e del relativo riparto delle spese, senza con ciò assumere l’obbligazione di pagamento.  In mancanza di accettazione espressa, pertanto, la delibera assembleare che pone a carico di singoli condòmini spese di corrispondenza, andrà dichiarata nulla e sarà impugnabile senza limiti di tempo. Per gli Ermellini tale delibera è nulla in quanto non avrebbe potuto essere introdotto un diverso e ulteriore criterio di ripartizione delle spese senza l’unanimità.

Anche il Tribunale di Napoli (sentenza 12015 del 29 novembre 2003) ha confermato che le spese postali sopportate dal Condominio, anche se relative all’invio della corrispondenza a singoli condomini, attenendo alle spese di amministrazione del Condominio, andranno ripartite tra tutti i condomini.

L’art. 1123 c.c. stabilisce che “le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni, sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno”. L’assemblea condominiale può stabilire un diverso criterio di ripartizione che ponga le spese di corrispondenza solo a carico del condòmino interessato alla spesa stessa,  soltanto con delibera votata all’unanimità dei condòmini e non potrà essere sufficiente la maggioranza semplice e neppure qualificata, in quanto tale deroga all’art. 1123 c.c. può avvenire solo per diversa convenzione ( da assimilarsi alle previsioni del regolamento condominiale, modificabile solo all’unanimità ).

                   

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