Il diritto all’acqua

Il diritto all’acqua rientra nella categoria dei diritti umani universali e fondamentali:

  • principio dichiarato nella risoluzione ONU del 28 luglio 2010.

Il diritto all’acqua risulta un’estensione del diritto alla vita:

  • principio affermato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: questa risorsa risulta essere imprescindibile alla vita umana.

L’accesso all’acqua potabile e ai servizi sanitari rientra nella categoria dei diritti umani uguali per tutti, senza discriminazioni, con riferimento ad una sufficiente quantità di acqua potabile per uso personale e domestico:

  • per bere,
  • lavarsi,
  • lavare i vestiti,
  • cucinare
  • pulire se stessi e la casa

allo scopo di migliorare la qualità della vita e la salute, accessibile economicamente a tutti e che possa essere raccolta ad una distanza ragionevole dalla propria casa.

L’ARERA ha pubblicato regole certe e standard sulla morosità, definendo:

  1. le modalità per l’interruzione della fornitura alle utenze che non pagano,
  2. tutelando le utenze vulnerabili in documentato stato di disagio economico sociale e quelle pubbliche non disalimentabili (come ospedali e scuole).

Nei casi di morosità delle utenze domestiche residenti (non vulnerabili) potrà essere sospesa la fornitura soltanto successivamente alla limitazione del flusso dell’acqua, assicurando soltanto il quantitativo minimo vitale (50 litri per abitante al giorno).

Per la medesima categoria di utenza, la disattivazione della fornitura e la risoluzione del contratto potranno essere effettuate dal Gestore solo nel caso in cui, a seguito della limitazione nel proseguirsi della mora:

  1. venga manomesso il misuratore,
  2. le stesse utenze non abbiano provveduto a pagare i relativi oneri per il recupero della morosità pregressa.

Nel caso di utenze condominiali invece il gestore non potrà limitare, sospendere né disattivare la fornitura idrica se, entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora, sia stato pagato almeno metà dell’importo dovuto in un’unica soluzione.

Potrà invece procedere con le azioni sulla fornitura se l’utenza condominiale non effettui il saldo entro i successivi sei mesi.

Il gestore dovrò garantire quanto previsto:

  1. la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora su 12 mesi, informando in modo chiaro l’utente dei tempi e delle modalità per ottenerla.
  2. il gestore dovrà inviare la costituzione in mora almeno 25 giorni solari dopo la scadenza della fattura, ma non prima di aver inviato un sollecito bonario con allegato il bollettino per il pagamento.
  3. la riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità entro due giorni feriali dall’attestazione dell’avvenuto saldo da parte dell’utente finale.

Le utenze domestiche residenti” per l’ARERA non sono i condomini bensì esclusivamente i possessori di unico contatore individuale a fornitura singola, mentre i condomini sono fruitori di contatore individuale a fornitura multipla.

Per garantire l’effettiva tutela delle utenze domestiche residenti ed in particolare degli utenti in condizioni di disagio economico e sociale, sarà opportuno promuovere misure per rendere applicabili le procedure di disalimentazione selettiva.

I gestori dovrebbero provvedere l’installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare con l’obiettivo di rendere l’utente più consapevole dei propri consumi e ridurre possibili effetti di free riding ( nel linguaggio economico sta ad indicare il comportamento egoistico di chi beneficia gratuitamente di beni pubblici, cioè di quei beni che vengono consumati congiuntamente da più soggetti, senza contribuire adeguatamente alla loro produzione).

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