I casi di revoca dell’amministratore

I casi di revoca dell’amministratore, deliberata in ogni tempo dall’assemblea (art. 1129 co. 11 c.c.), con le stesse maggioranze richieste per la nomina (art. 1136 co. 2 e 4 c.c.) sono:

  1. per giusta causa: revocare l’amministratore che non abbia aperto un conto corrente condominiale o abbia commesso gravi irregolarità fiscali;
  2. senza giusta causa: poiché il rapporto tra amministratore e condòmini è regolato da un contratto di mandato che si fonda sul vincolo fiduciario,  il venir meno di  quest’ultimo legittima la revoca.

Tra le gravi irregolarità (art. 1129 c. 12 c.c.) che permettono la revoca per giusta causa dell’amministratore rientrano:

1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;

3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente (art. 1129 co. 7 c.c.);

4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;

5) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;

6) l’aver omesso di curare diligentemente l’azione giudiziaria, eventualmente promossa per la riscossione delle somme dovute al condominio, e la conseguente esecuzione coattiva;

7) l’inottemperanza agli obblighi di tenere i registri e di fornire al condòmino che ne faccia richiesta l’attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti (art. 1130, numeri 6, 7 e 9);

8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati identificativi della persona dell’amministratore e la sede dei locali ove sono conservati i registri condominiali (art. 1129 c.c. co.2 ).

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