Quorum deliberativo per la nomina di amministratore

Quorum deliberativo per la nomina di amministratore: 

la metà del valore dell’edificio (500/1000) e alla maggioranza degli intervenuti, ai sensi dell’art. 1136 c.c.

Vi sono due tesi in giurisprudenza riguardo alla determinazione del quorum costitutivo e deliberativo occorrente all’assemblea dei condòmini per disporre la conferma dell’amministratore.

La prima, della Corte di Cassazione, ha mantenuto il regime della nomina prevista dall’art. 1136, co.2, c.c.

La seconda tesi si apre verso un quorum costitutivo e deliberativo “semplice” (1/3) .

E’ utile sottolineare l’inderogabilità della norma sul quorum deliberativo  anche da parte del regolamento condominiale.

Il regolamento, infatti, non può derogare alle maggioranze legali, ma può prevedere un iter alternativo a quello ordinario, come ad esempio per la convocazione dell’assemblea.

L’amministratore nominato rappresenterà tutti i condomini, anche i dissenzienti nella votazione di nomina.

 

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