Parti comuni condominiali

Parti comuni condominiali.

Il sottoscala di un edificio condominiale va considerato parte comune, ad eccezione di diverse disposizioni previste da regolamento interno.

L’orientamento costante della giurisprudenza presume le porzioni di immobile come parti condominiali:

  • corridoio di accesso alle cantine,
  • vano sottoscala,
  • locale caldaia.

La natura condominiale delle suddette porzioni di immobile può essere esclusa solo in forza di un titolo specifico, in forma scritta riguardando beni immobili.

Per sottoscala si intende lo spazio compreso tra il solaio di un piano e la rampa di scale che sale fino al piano superiore.

Nel caso si trovasse al piano interrato, al piano terra o a quello rialzato, il sottoscala potrebbe essere utilizzato per piccoli depositi.

Quante volte capita di entrare in un condominio con sottoscala dove troviamo allocati passeggini, biciclette e talora, in base allo spazio, anche impianti di autoclave.

Sono ammessi piccoli depositi temporanei (bici, passeggini) ma non ad uso di ripostiglio, a meno che il sottoscala non sia dotato di porta o ante che lo rendano idoneo a tale destinazione.

 

Lascia un commento