Il reato di diffamazione in condominio

Il reato di diffamazione si consuma tutte le volte che un soggetto offende la reputazione altrui, in sua assenza.

Sono inesistenti le scriminanti del diritto di libera espressione del pensiero, a meno che non si riferiscano a una controversia giudiziale o amministrativa.

Non si può escludere la condotta dolosa dell’amministratore qualora abbia accettato il contenuto delle missive indirizzate dal proprio legale alla parte offesa.

La Cassazione tutela il diritto alla privacy dei condòmini contro la diffusione di notizie riguardanti questioni puramente condominiali, come i casi frequenti di inottemperanza alle spese comuni.

Chi non vede rispettato il proprio diritto alla riservatezza può ben avanzare denuncia nei confronti dell’amministratore condominiale non attento, e pretendere i danni per la lesione della propria immagine e reputazione.

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