Stalking in condominio

Lo Stalking in condominio può essere aggravato se la condotta aggressiva è causata da futili motivi.

La Suprema Corte ha evidenziato che la condotta aggressiva, violenta e prevaricatrice come reazione allo stimolo esterno sia:

  • violenta,
  • lesiva,
  • del tutto sproporzionata

alla presenza di rumori prodotti da una famiglia in condominio.

Sarà configurabile dunque il reato di stalking.

In presenza di futili motivi ricorrerà inoltre la circostanza aggravante poiché la determinazione criminosa è stata indotta da uno stimolo esterno di notevole levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato commesso.

Lo stimolo esterno risulterebbe insufficiente a provocare l’azione delittuosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento.

L’entità della violenza e prevaricazione, se costringerà le persone offese a cambiare le proprie abitudini nel condominio, seppur per un breve periodo di tempo, farà scattare la responsabilità penale ex art 612 c.p. per atti persecutori (stalking).

Le condotte saranno criminose se causeranno almeno uno dei seguenti eventi:

  • il perdurante e grave stato di ansia o paura della vittima,
  • il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona legata affettivamente,
  • la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

Lascia un commento