La responsabilità dell’amministratore durante l’emergenza sanitaria

La responsabilità dell’amministratore durante l’emergenza sanitaria per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19  abbraccia la tutela dell’interesse pubblico alla salute, garantito attraverso il rispetto delle regole emanate dal Ministero della Sanità.

Ulteriori adempimenti necessari all’interno di un condominio riguardano:

  • la diffusione della notizia ai condòmini, mediante circolare interna, della positività del portiere, in seguito a comunicazione in forma scritta del dipendente del condominio all’amministratore, derivante dall’obbligo di informare il datore di lavoro sulla situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;
  • la sanificazione periodica delle parti comuni compresi corrimano, maniglie e pulsantiere;
  • la limitazione delle assemblee in presenza ai soli casi strettamente necessari non differibili, preferendo le assemblee in modalità a distanza per tutti gli altri casi.

Si aggiunge la consueta responsabilità per prevenzione rischi incendi, che impone di:

  1. presentare la SCIA e richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi o provvedere al suo rinnovo prima della scadenza;
  2. mantenere in efficienza le attività, i sistemi, gli impianti e dispositivi rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (e tutte le altre misure adottate a tal senso);
  3. effettuare le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione, in accordo con la regolamentazione vigente;
  4. mantenere aggiornato e rendere disponibile un registro dei controlli.
  5. verificare il corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose;
  6. la presenza di libera fruibilità e sgombero delle vie d’esodo.

In ultimo la valutazione  del rischio incendio aggiuntivo derivante da eventuali lavori di manutenzione, provvedendo a:

  • gestione dei lavori di manutenzione;
  • valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio (esempio, lavori a caldo);
  • temporanea disattivazione di impianti di sicurezza;
  • impiego delle sostanze o miscele pericolose (esempio, solventi, colle);
  •  valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento termico e acustico e agli impianti, ecc.

La prevenzione incendi assolve ad una precisa funzione di garanzia e tutela degli interessi pubblici alla sicurezza della vita umana, all’incolumità delle persone e alla tutela dei beni dell’ambiente attraverso lo studio e predisposizione di norme, misure, provvedimenti, volti ad evitare l’insorgenza di un incendio e il verificarsi di eventi ad esso connessi e limitarne le conseguenze.

L’amministratore ha dunque:

  1. una responsabilità contrattuale, originata dal rapporto di mandato di cui all’art. 1710 c.c.;
  2. una responsabilità extracontrattuale da atto illecito, fondata nell’articolo 2043 c.c.;
  3. una eventuale responsabilità penale per azioni e/o omissioni.

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