La responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore

La responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore ex art. 1669 c.c. sussiste in relazione:

  • alla costruzione del porticato o dell’androne;
  • a seguito di difetto di isolamento delle strutture edilizie, come l’omessa realizzazione  del cappotto di isolamento termico dell’edificio, annoverandosi tra i gravi difetti dell’edificio, per riduzione del 50% della resistenza climatica delle pareti;
  • per utilizzo di materiali inidonei o vizi riconoscibili da tecnico dell’arte, anche se incidenti su elementi secondari, che ne pregiudicano in modo grave il normale godimento o la abitabilità.

La Cassazione individua nell’art. 1669 una responsabilità extracontrattuale del costruttore, che risponde dei difetti che, anche se non compromettono la stabilità degli edifici, possono essere comunque qualificati gravi.

Il vizio deve essere denunciato entro un anno dalla scoperta che deve avvenire entro dieci anni dall’ultimazione dell’opera .

 

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