Nomina, revoca e rinnovo dell’amministratore

Nomina, revoca e rinnovo dell’amministratore.

L’amministratore non provvede a convocare l’assemblea.

Due o più condomini, che rappresentino almeno 1/6 del valore dell’edificio (166,66 millesimi), possono chiederne la convocazione.

Decorsi inutilmente 10 giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla auto-convocazione (art. 66 c. 1 disp.att.c.c.).

L’assemblea può essere ordinaria, nel caso di mancato rinnovo dell’amministratore al termine del mandato di 1 anno e nomina del nuovo;

ovvero può essere convocata un’assemblea straordinaria per la revoca dell’amministratore durante il corso del suo mandato e, conseguentemente, la nomina di un altro.

La revoca dell’amministratore può anche essere tacita , in quanto è sufficiente la nomina di un nuovo amministratore per considerare rimosso il precedente (Cass. 5608/1994).

Secondo i giudici siciliani, il mandato dell’amministratore è da ritenere sine die, cioè un ufficio di diritto privato senza termine.

In tal senso, viene meno la necessità di ricorrere all’istituto della prorogatio, per giustificarne l’attività oltre l’anno e/o il biennio di gestione. In quanto tale, l’amministratore è sempre revocabile, laddove ponga in essere delle gravi irregolarità.

Infine, lo stesso giudice siciliano tende a valorizzare la previsione contenuta nell’articolo 1129, comma 14,c.c., precisando che il rinnovo tacito dell’amministratore si perfeziona allorché egli abbia cura di precisare il proprio compenso ai condòmini, per l’esercizio in divenire.

In mancanza, il posto sarà da considerarsi vacante e dovrà conseguentemente procedersi alla nomina di un nuovo amministratore a cura dell’assemblea dei condòmini o da parte del giudice.

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