La Durata del mandato all’amministratore

La durata del mandato all’amministratore è soggetta ad interpretazioni.

Se l’assemblea dovesse revocare il mandatario in carica, dovrebbe nominarne uno nuovo per legge; se la delibera di nomina fosse assunta senza la previsione non potrebbe essere considerata illegittima per omessa indicazione dell’argomento nell’o.d.g., in quanto naturale conseguenza di un provvedimento di revoca o di dimissioni.

Il Decreto della Corte di Appello di Palermo, pubblicato il 6 maggio 2019, pone chiarezza sulla durata del mandato.

Secondo i giudici siciliani, infatti, il mandato dell’amministratore è da ritenere sine die . Il che significherebbe che l’amministratore sia un ufficio di diritto privato senza termine.

In tal senso, viene meno la necessità di ricorrere all’istituto della prorogatio, per giustificarne l’attività oltre l’anno e/o il biennio di gestione. In quanto tale, l’amministratore è sempre revocabile, laddove ponga in essere delle gravi irregolarità.

Lo stesso giudice siciliano valorizza la previsione contenuta nell’articolo 1129 c.c. co.14, precisando che, affinché si perfezioni il rinnovo tacito, occorre che l’amministratore precisi il proprio compenso ai condòmini per l’esercizio in divenire.

In mancanza, il posto sarà da considerarsi vacante e dovrà di conseguenza procedersi alla nomina di un nuovo amministratore a cura dell’assemblea dei condòmini o da parte del giudice.

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